L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente con un reddito (da lavoro dipendente o da pensione) che rappresenti almeno il 70% del reddito complessivo familiare.
In particolare, l’assegno per il nucleo familiare spetta ai:
- lavoratori dipendenti per i quali è prevista la contribuzione CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari)
- pensionati come dipendenti
- disoccupati
- lavoratori in mobilità
- cassintegrati
- soci di cooperative
Perciò, ne consegue che l’assegno nucleo familiare non spetta ai seguenti soggetti:
- artigiani e commercianti (e relativi pensionati)
- inoccupati (ossia, coloro che non hanno mai avuto un rapporto di lavoro)
- professionisti senza alcuna distinzione
Ai fini del calcolo, la base di riferimento è il nucleo familiare composto da:
- il richiedente lavoratore dipendente o il titolare della pensione
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie)
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione
- dal solo titolare pensione di superstite a condizione che sia inabile o orfano
Dunque, restano escludi dal perimetro del nucleo familiare:
- coniuge legalmente ed effettivamente separato
- coniuge che ha abbandonato la famiglia
- figli affidati all’altro coniuge o ex-coniuge
- familiari di cittadino straniero non residente in Italia
- figli naturali, riconosciuti da entrambi i genitori e che non convivono con il richiedente
- figli naturali del richiedente coniugato che non siano inseriti nella sua famiglia legittima
- figli ed equiparati maggiorenni non inabili a proficuo lavoro
- figli minorenni e maggiorenni inabili che sono coniugati
- fratelli, sorelle e nipoti del richiedente (anche se minorenni o inabili) che sono orfani di un solo genitore o titolari di pensione ai superstiti oppure che sono sposati
- genitori e altri ascendenti
La fruizione degli ANF non sempre è agevole attraverso la busta-paga (o LUL: libro unico del lavoro). Ci sono circostanze in cui la fruizione del beneficio è subordinata all’autorizzazione rilasciata dall’INPS e ciò è necessario nei seguenti casi:
- venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
- nei casi di possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
- per applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili a proficuo lavoro)
- nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP
Come detto, oltre al perimetro familiare, gli assegni al nucleo familiare è proporzionato all’entità dei redditi del nucleo familiare fatta eccezione dei seguenti redditi che, perciò, non vanno sommati:
- i trattamenti di famiglia comunque denominati
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi
- le rendite vitalizie erogate dall’Inail
- l’indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti
- bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome
- l’indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti
- l’indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali
- l’indennità per ciechi parziali
- l’indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili
- le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all’assegno di super invalidità
- le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio
- gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati
- le pensioni di guerra
- l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale
- le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell’erogazione.
E’ bene inoltre ricordare che:
- il diritto all’erogazione decorre dal 01 luglio dell’anno in corso e scade il 30 giugno dell’anno successivo. Perciò, ogni anno il dipendente deve consegnare, al proprio datore di lavoro, il modulo di domanda ANF (mod. COD.SR16) compilato con i dati dei componenti il proprio nucleo familiare nonché con i redditi rilevanti ai fini del calcolo (compresi quelli soggetti a tassazione separata (escluso Tfr) e imposta sostitutiva (es. soggetti in regime fiscale dei minimi o dei forfetari);
- l’assegno è anticipato mensilmente dal datore di lavoro nella busta-paga. In sede di versamento mensile dei contributi, il datore recupera l’importo ANF anticipati;
- l’assegno può essere erogato direttamente dall’Inps nel caso in cui il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore di ditte cessate o fallite, lavoratore iscritto alla Gestione Separata ovvero abbia diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali;
- le variazioni della situazione del nucleo familiare deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi;
- il diritto all’assegno nucleo familiare è sempre esercitabile nel limite quinquennale di prescrizione. Perciò, gli ANF possono essere richiesti entro 5 anni dal diritto.
Infine, gli ANF possono essere erogati anche dal Comune.
Infatti, per le famiglie con almeno 3 figli minori, è previsto l’assegno per nucleo familiare (composto anche da un solo genitore) concesso dal Comune di residenza (ma erogato sempre dell’Inps con cadenza semestrale: 15 luglio e 15 gennaio) e con un indicatore ISEE non superiore a 8.555,99 euro riferito ad un nucleo familiare di 5 componenti (genitori + 3 figli minori).
L’importo dell’assegno (ANF) è di 141,30 euro per 13 mensilità ed è cumulabile con ogni altro trattamento di famiglia.
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza entro il 31 gennaio di ogni anno.