Dopo la sospensione cautelare dello scorso dicembre, arriva la decisione definitiva del TAR Lecce sul contestato progetto eolico di Sorgenia Libeccio tra Guagnano, Erchie e diversi comuni del Salento e del Brindisino. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti respinto il ricorso del Comune di Guagnano, riconoscendo invece la validità del procedimento autorizzativo e dichiarando formato il “silenzio-assenso” sull’Autorizzazione Unica richiesta dalla società energetica.
La sentenza n. 717/2026, pubblicata l’11 maggio 2026, rappresenta un passaggio decisivo nella lunga battaglia amministrativa attorno all’impianto da 36 MW previsto nelle campagne guagnanesi, con sistema di accumulo da 18 MW a Erchie e opere connesse che interessano anche Avetrana, Brindisi, Cellino San Marco, Francavilla Fontana, Grottaglie, Mesagne, Oria, San Donaci, San Pancrazio Salentino e San Pietro Vernotico.
Il Comune di Guagnano aveva contestato l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia sostenendo che il progetto fosse incompatibile con il contesto paesaggistico della cosiddetta “culla del Negroamaro”, evidenziando carenze istruttorie e criticità legate ai vincoli del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. In particolare, l’amministrazione comunale aveva criticato il superamento del parere negativo espresso dalla Sezione Paesaggio della Regione Puglia.
Secondo i giudici amministrativi, però, la questione paesaggistica sarebbe stata “compiutamente esaminata” durante l’intero iter autorizzativo. Il TAR ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento regionale, sottolineando come la Conferenza di Servizi abbia valutato tutti gli elementi istruttori, compreso il parere favorevole espresso dalla Commissione PNRR-PNIEC nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
La sentenza ricostruisce inoltre il lungo iter amministrativo iniziato nel 2021 con la richiesta di VIA al Ministero dell’Ambiente e culminato nella deliberazione favorevole del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2023, adottata dopo il contrasto tra Ministero dell’Ambiente e Ministero della Cultura.
Determinante è stato soprattutto l’accoglimento del ricorso incidentale presentato da Sorgenia Libeccio S.r.l. Il TAR ha infatti stabilito che, in base all’articolo 7 del Decreto Legge 50/2022, la Regione Puglia avrebbe dovuto concludere il procedimento entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione VIA del Consiglio dei Ministri. Non essendo stato rispettato quel termine, per i giudici si è formato automaticamente il silenzio-assenso sull’istanza autorizzativa della società.
Respinte anche le contestazioni del Comune relative alla presunta incompletezza della documentazione tecnica e dello studio anemologico. Secondo il Collegio, la domanda presentata da Sorgenia risultava sostanzialmente completa e le successive integrazioni richieste dalla Regione avevano carattere di aggiornamento e allineamento alle prescrizioni ambientali.
Il Comune di Guagnano si è fortemente opposto al progetto, sostenendo le ragioni del territorio e della tutela paesaggistica.
“Adesso il nostro impegno sarà rivolto ad accompagnare i proprietari nel loro diritto ad ottenere il giusto indennizzo e ad ottenere il massimo delle compensazioni nell’interesse del paese. La transizione energetica è sicuramente non rinviabile ma dovrebbe essere concordata con chi ogni giorno amministra e conosce il territorio”, è l’intervento del sindaco François Imperiale.
Con la decisione finale, il TAR Lecce:
- ha respinto il ricorso del Comune di Guagnano;
- ha accolto il ricorso incidentale di Sorgenia Libeccio;
- ha dichiarato formato il silenzio-assenso sull’Autorizzazione Unica;
- ha compensato le spese legali tra le parti.
La sentenza chiude dunque, almeno sul piano amministrativo di primo grado, uno dei casi più discussi degli ultimi anni nel Salento sul delicato equilibrio tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del territorio. del paesaggio agricolo storico legato alla produzione del Negroamaro.
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